Nel caso in cui il verbale di violazione al codice della strada non sia stato immediatamente contestato da un operatore di polizia, tramite consegna nelle mani del trasgressore, lo stesso, sarà notificato entro 90 gg dalla data della violazione (360 gg se il destinatario è residente all'estero) all'effettivo trasgressore, ovvero al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 196 del Codice della strada.
Importante - Il termine dei 90 giorni scade nel momento della consegna del verbale all'ufficio postale. Potrebbe accadere perciò che l'atto, formalmente venga notificato al cittadino, dopo i novanta giorni ma risulti comunque valido perché consegnato all'ufficio postale dagli organi accertatori entro il suddetto termine. (art. 149 del Codice di Procedura Civile). Per verificare tale circostanza basta consultare la data di consegna all'ufficio, riportata sul frontespizio del verbale.
Dal 1° luglio 2016 la notificazione dei verbali avviene esclusivamente tramite il servizio postale, con raccomandata a.r. recapitata presso la residenza del trasgressore o del proprietario.
Nel caso in cui l'operatore del servizio postale non trovi nessuno in casa, verrà lasciato un avviso di deposito con l'indicazione di recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro dell'atto, che deve avvenire entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso.
Decorso il termine suddetto senza che avvenga il ritiro del verbale, lo stesso si considera giuridicamente notificato per "compiuta giacenza"; pertanto, i termini di pagamento (anche per gli importi scontati del 30%) o per la presentazione del ricorso, decorrono dal 11° giorno di giacenza.
All'importo della violazione verranno aggiunte le spese di notificazione e di accertamento.
Le nuove modalità si possono così riassumere:
La notifica di una violazione al codice della strada si perfeziona, a seconda dei casi:
- nel giorno in cui il postino consegna l’atto all’indirizzo del destinatario, (nelle mani dell'interessato o di un "addetto alla casa" ovvero a chiunque trovi all'interno dell'abitazione e sia abilitato a ricevere il plico, ai sensi dell'art. 139 del Codice Procedura Civile)
- nel giorno in cui l’atto è stato ritirato presso l’ufficio postale entro dieci giorni dal deposito;
- alla data di compiuta giacenza, ovvero il decimo giorno successivo alla data di deposito del verbale presso l'ufficio postale. Va precisato che in quest'ultimo caso, il ritiro successivo dell'atto da parte del destinatario non comporta nuovo avvio dei termini per il pagamento o per il ricorso.