Per informazioni sulle violazioni amministrative è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero telefonico 800781426 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 oppure tramite e-mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Quando viene notificato al proprietario/obbligato in solido (art. 196 del Codice della Strada ) di un veicolo un verbale per violazione amministrativa del Codice della Strada, che comporta una decurtazione di punti sulla patente di guida, lo stesso, deve entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, fornire le generalità e i dati della patente di guida, se conducente professionale del C.Q.C o C.A.P., in modo completo, di colui che al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo, con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada;
Alla comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione debitamente sottoscritta dal proprietario / obbligato in solido, va altresì allegato copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).
Se la comunicazione è sottoscritta dal conducente indicato dal proprietario anche in questo caso va allegata copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).
Dichiarazione dati conducente e patente per sanzione amministrativa
Art. 126 bis D.LGS. 285 del 30/04/1992 ("Codice della Strada") e succ. modif. e integr.
Comma 2 "...omissis..."La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.
In assenza di identità SPID o CIE è possibile scaricare il modulo e inviarlo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recarsi di persona agli sportalli previo appuntamento
Note
Il proprietario ha sempre l'obbligo di comunicare i dati relativi alla persona alla guida del veicolo al momento della violazione, anche nel caso in cui coincida con il proprietario. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del proprietario. In caso di pagamento entro 60 giorni la sanzione è ridotta.