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Videosorveglianza cittadina

 

videosorveglianza

 

                Il sistema territoriale di videosorveglianza è costituito da una rete informatica composta da telecamere per la visualizzazione di filmati in live e in registrato alle quali si aggiungono i varchi elettronici per il monitoraggio dei transiti veicolari.

                La videosorvegliaza è un moderno strumento di supporto ai compiti degli organi di polizia sia per quanto concerne il suo effetto di deterrenza sia per l'impiego in attività d'indagine.

                L'Unione Reno Lavino Samoggia, con la costituzione del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino ha acquistio la gestione delle telecamere e dei varchi dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa. Si tratta di strumenti che nel corso del tempo vengono adeguati ai più moderni sistemi tecnologici a disposizione e integrati con nuovi impianti.

 

 

 

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Documenti consultabili e scaricabili :

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Regolamento unionale della Videosorveglianza cittadina

Elenco Impianti - Allegato 1 al Regolamento sulla Videosorveglianza Cittadina

Informativa sul trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza

Contrassegno disabili

CONTRASSEGNO DISABILI

 

Il contrassegno disabili si rilascia a chi ha capacità di deambulazione impedita o ridotta oppure invalidità visiva. 

 

E' in vigore il contrassegno di tipo “europeo” (D.P.R. n. 151/12) in cui, nel retro, oltre ai dati anagrafici è aggiunta la foto e la firma del titolare.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando lo stesso, come recita la legge, "è al servizio della persona disabile".

E’ di colore azzurro e contiene la data di scadenza, un numero identificativo, lo stemma del Comune, i dati e la firma del titolare; viene rilasciato senza targa per permetterne l'utilizzo sul veicolo che di volta in volta trasporta la persona disabile. Può essere rilasciato un solo contrassegno per persona disabile avente diritto. Il contrassegno va esposto sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo al servizio della persona disabile con il lato che contiene data di scadenza e numero identificativo in posizione ben visibile dall'esterno.

Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, nè esposto in fotocopia. L'uso improprio del contrassegno, comporta sanzioni e  il ritiro del documento originale.

Il contrassegno consente - in Italia e all'estero - di:

- circolare nelle Z.T.L. - Zone a Traffico Limitato, nelle corsie riservate ai bus-taxi e nelle aree pedonali, anche in caso di restrizioni alla circolazione per raggiungimento del livello di attenzione/allarme smog

- di sostare negli appositi spazi riservati e in tutte le aree non espressamente vietate

- di sostare gratuitamente nelle vie e parcheggi a pagamento (delimitati dalle strisce blu) quando gli spazi riservati risultino già occupati (se espressamente stabilito dal Comune)

Insieme al contrassegno vengono rilasciati:

- l'autorizzazione all'utilizzo

- un modulo in cui indicare il numero di targa dei veicoli al servizio della persona disabile per l'inserimento nella lista dei veicoli autorizzati all'ingresso nelle Z.T.L. delle città italiane, a cui deve provvedere direttamente l'interessato. Per informazioni o comunicazioni riguardanti l'accesso alle Z.T.L. nelle città che ne sono provviste, occorre contattare direttamente il Comune interessato. 

Per il Comune di Bologna, consultare il sito web http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/

Le visite per il rilascio del certificato di invalidità o della certificazione medica devono essere prenotate presso il C.U.P. del comune di residenza (non nelle farmacie). Deve essere sempre richiesta la stampa del modulo C.U.P. con l'indicazione della data di prenotazione della visita per il rilascio del certificato.

La modalità di richiesta può essere: di persona, pec, mail. 

La domanda va protocollata.

Il procedimento si conclude nelle tempistiche previste dai regolamenti  sul procedimento amministrativo dei comuni interessati o qualora non presenti si rinvia a quanto indicato dalla  Legge 241/1990: art. 2 Conclusione del procedimento, art. 2 bis Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento. 

L’atto conclusivo in caso di accoglimento della domanda si conclude con l’emissione del contrassegno, in caso di diniego della domanda si conclude con una comunicazione contenente le ragioni del diniego.

A chi rivolgersi:

Per i residenti nel comune di Casalecchio di Reno: Sportello Semplice - via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno, la modulistica è reperibile nel sito del Comune  - sezione “COME FARE PER” ricercando “CONTRASSEGNO AUTO PER DISABILI”

modulistica Comune di Casalecchio di Reno

Per i residenti nel comune di Monte San Pietro: Ufficio servizi scolastici ed educativi - Piazza della Pace, 4 ingresso via Lavino  - Monte San Pietro, la modulistica è reperibile nel sito del Comune - sezione “MODULISTICA” - “CONTRASSEGNO INVALIDI PER AUTOVEICOLI”

modulistica Comune di Monte San Pietro

Per i residenti nel comune di Zola Predosa: Sportello Polizia Locale - Piazza Della Repubblica, 1 - 5° piano - Zola Predosa. Di seguito il modulo:

Modulo richiesta contrassegno Zola Predosa

Requisiti:

 

1- RILASCIO CONTRASSEGNI PERMANENTI (validità 5 anni)

1-1 Residenza della persona disabile nel Comune di Zola Predosa, o Monte San Pietro (il rilascio per il Comune di Casalecchio di Reno viene effettuato da Semplice).

1-2 - La presenza di uno dei seguenti requisiti:

1-2.a  Capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta 

1-2.b  Cecità assoluta o invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20 in ciascun occhio

2- RILASCIO CONTRASSEGNI A TEMPO DETERMINATO

2-1- Residenza della persona disabile nel Comune di Zola Predosa, o Monte San Pietro (il rilascio per il Comune di Casalecchio di Reno viene effettuato da Semplice).

2-2 - La presenza di uno dei seguenti requisiti, per il rilascio del contrassegno a tempo determinato

2-2.a Assenza di autonomia funzionale per andare nei luoghi di cura

2-2.b Temporanea incapacità di deambulazione a seguito di cause patologiche (es. pazienti neoplastici o dializzati in trattamento). In caso di pazienti noeplastici viene rilasciato un contrassegno con validità fino al termine del periodo di trattamento certificato, rinnovabile in presenza di idonea documentazione medica. Ai pazienti dializzati viene rilasciato un contrassegno con validità massima di 6 mesi, rinnovabile in presenza di idonea documentazione medica.


Documentazione

1 - Modulo di rilascio compilato e (in alternativa)

  • firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante: genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato. Chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità di riconoscimento e la firma va apposta in presenza del dipendente addetto. 
  • già firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante: genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato, e inviato tramite posta certificata o e-mail oppure consegnato di persona da un delegato provvisto della copia del documento di identità di chi ha firmato la domanda
  • firmato da persona delegata dalla persona disabile o dal legale rappresentante:  genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato. Il delegato deve essere provvisto di delega scritta da parte del richiedente nei confronti di chi presenta la domanda. Presentare anche la fotocopia del documento di identità del delegato e del beneficiario del permesso.

N.B. L’invio tramite posta elettronica è ammesso solo ad una delle seguenti condizioni:

 

  • la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
  • il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
  • la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. Posta Elettronica Certificata del richiedente
  • la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C.

 

 

2 - Una fotografia recente a mezzo busto e a capo scoperto della persona disabile (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).

3 -  Documentazione medica

 

PER CONTRASSEGNO PERMANENTE

  1. a) certificazione di invalidità rilasciata dall’A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale che attesti la presenza della patologia comportante capacità deambulatoria ridotta e l’indicazione della durata illimitata;

oppure

  1. b) tesserino Unione Ciechi

PER CONTRASSEGNO A TEMPO DETERMINATO

  1. a) certificazione medica rilasciata dalla A.U.S.L. che riporta parere favorevole e indicazione della durata di validità del contrassegno

oppure

  1. b) in caso di infermità temporanea dovuta a cause patologiche che comportano una temporanea incapacità di deambulazione (escluso infortunio): referto dell’Ospedale o di altra struttura sanitaria, in cui sono indicate diagnosi e prognosi. in questo caso il Comune rilascia un contrassegno temporaneo con validità pari alla prognosi (massimo 6 mesi in caso di pazienti dializzati)

oppure

  1. c) altra certificazione: da valutare se e quale contrassegno rilasciare

 

4- N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna (1 per la domanda 1 sull’autorizzazione) oppure in alternativa dichiarazione assolvimento imposta di bollo compilata e firmata dal dichiarante a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato.

Ritiro del contrassegno

Per il ritiro del contrassegno, qualora avvenisse in un momento successivo alla presentazione della domanda, è necessario presentarsi di persona presso lo sportello della Polizia Locale del Comune di Residenza, provvisti di ricevuta di presentazione della domanda, documento di identità, o in caso di persona delegata, delega e copie dei documenti di identità del delegato e del beneficiario.

Normativa di Riferimento

- D.LGS. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e successive modifiche

- L.104/92

- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche

- D.P.R. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".

PUNTI DI ATTENZIONE

- Duplicato: ha la stessa scadenza del contrassegno che sostituisce. Si richiede in caso di deterioramento, furto, o smarrimento del contrassegno in corso di validità. La documentazione da allegare è la seguente: domanda duplicato, n. 1 fotografia, contrassegno deteriorato o auto dichiarazione o copia della denuncia di furto o smarrimento del contrassegno presentata alle Forze dell’ordine.

- Rinnovo contrassegno permanente: consegnare il modulo di domanda di rinnovo, una fotografia recente e la documentazione medica (che consiste nel certificato del medico curante che conferma la presenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno ,oppure il tesserino Unione Ciechi).  

- Rinnovo contrassegno a tempo determinato: la stessa modulistica prevista per il primo rilascio, nessun contrassegno a tempo determinato può essere rinnovato con la sola certificazione del medico curante che conferma la presenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e/o con il modulo C.U.P. di prenotazione della visita. Per questa ragione, in caso di rinnovo di contrassegno a tempo determinato, si consiglia di attivarsi per tempo prima della scadenza per ottenere la certificazione medica necessaria.

- il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altre persone né esposto in fotocopia

- in caso di morte del titolare, i familiari sono invitati a restituire il contrassegno che non è più valido, il prima possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.

Accesso ZTL DI BOLOGNA 

Per esigenze di accesso in ZTL il disabile non residente a Bologna, munito di regolare contrassegno, prima dell'accesso in area telecontrollata deve comunicare la targa del veicolo a suo servizio: online compilando la pagina Richiesta Inserimento/Modifica targhe Contrassegni H - residenti altro Comune del portale servizi a libero accesso (non sono necessarie le credenziali Federa) del Comune di Bologna via fax (al numero 051 4686080) utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina e da compilarsi in ogni sua parte e firmato dal richiedente. Ogni comunicazione deve essere necessariamente firmata dal richiedente ed accompagnata da un documento di identità valido del titolare del contrassegno e del firmatario (se diverso dal titolare). La targa sarà inserita nella lista degli autorizzati per il periodo indicato nella comunicazione e comunque non oltre la data di scadenza del contrassegno. In caso di rinnovo del contrassegno dovrà quindi essere inviata una nuova comunicazione.

SCARICA IL MODELLO PER ACCEDERE ALLA ZTL DI BOLOGNA

Compilazione on-line comunicazione TARGA ZTL BOLOGNA



Denuncia cessione fabbricato - Ospitalità stranieri non comunitari

DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO E DENUNCIA OSPITALITA' STRANIERI NON COMUNITARI
 
La denuncia deve essere effettuata dal cedente ENTRO 48 ORE dalla messa a disposizione dell'immobile a favore del cessionario ovvero dal momento dell'inizio dell'ospitalità.
Deve presentare la denuncia di cessione di fabbricato, nota come denuncia antiterrorismo, chiunque cede la proprietà, il godimento oppure consente, a qualunque altro titolo, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso.
Chiunque ospita all'interno della propria abitazione un cittadino extracomunitario, anche se minorenne, deve presentare la denuncia di ospitalità.
 
 
CEDENTE:
Il cedente è chi dispone a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, usufrutto, comodato d'uso) di un qualsiasi tipo di immobile e ne concede l'uso esclusivo ad un'altra persona.

CESSIONARIO:
Il cessionario è colui che riceve a qualsiasi titolo la disponibilità esclusiva di un qualsiasi immobile o di una sua parte.
Se il cessionario è comunitario, deve essere in possesso di un documento valido di identità o di riconoscimento.
In caso di cessionario comunitario (compresi italiani), l'obbligo di denuncia sussiste solo:
- se è maggiorenne
- se la disponibilità dell'immobile è superiore a 1 mese
- se non rientra nel nucleo familiare del cedente
- se la cessione non rientra in un contratto di trasferimento immobiliare regolarmente registrato (es. affitto, vendita, comodato d'uso, ecc.) per il quale, infatti, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione
In caso di cessionario non comunitario l'obbligo di denuncia sussiste sempre (anche nel caso di minori di 18 anni)

IMMOBILE:
Fabbricati, porzioni o pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione presenti sul territorio comunale (compresi garage, magazzini, cantine).
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICATO

SCALE E INTERNI
Il numero degli interni è unico e progressivo per ogni numero civico. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale vengono numerate con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto alla provenienza dalla porta d'ingresso principale. Si identificano partendo a contare dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede con i piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo, ecc.
Alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va indicata alcuna lettera nel caso di scala unica.

NUMERO VANI / ACCESSORI - INGRESSI
Per numero dei vani deve intendersi il numero complessivo di stanze adibite a sala, camera e studio.
Per numero accessori deve intendersi il numero complessivo di vani adibiti a bagno, cucina, ripostiglio, cantina e box o posto-auto.
Per numero di ingressi deve intendersi il numero di accessi all'unità immobiliare
Documentazione e scadenze
1) Tre copie (di cui 1 che resta all'interessato) del modulo di denuncia, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal cedente.

In caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di presentazione della denuncia da parte di persona diversa da quella che ha firmato:
2) Fotocopia di un documento valido di identità o riconoscimento del cedente.

In caso di cessionario comunitario:
3.a) Si consiglia di allegare la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del cessionario per evitare errori nella compresione dei dati indicati nella denuncia.

In caso di cessionario non comunitario: (in alternativa)
3.b) Una fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall'esibizione dell'originale;
4.b) Una fotocopia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall'esibizione degli originali;
5.b) In assenza del documento di soggiorno: Una fotocopia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale. La fotocopia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.
 
ATTENZIONE:
Non è possibile presentare la denuncia prima della data a partire dalla quale l'immobile viene messo a disposizione del cessionario ovvero prima del momento dell'inizio dell'ospitalità.
 
 
Normativa
- Art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978 convertito in L. 191 del 18/05/1978
- Art. 7 D.Lgs. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche
- D.Lgs. 23 del 14/03/2011
- D.L. 70 del 13/05/2011 convertito in L. 106 del 12/07/2011
- D.L. 79 del 20/06/2012
 
 
ATTENZIONE:
Per tutti i contratti di trasferimento immobiliare regolarmente registrati (es. affitto, vendita, comodato d'uso, ecc.) NON è più richiesta la presentazione della denuncia di cessione fabbricato, di cui all'art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978.
Infatti, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.

Le attività, obbligatorie per Legge, connesse alla cessione di fabbricati (art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978 convertito in L. 191 del 18/05/1978) così come la comunicazione di ospitalità nei confronti del cittadino straniero non comunitario (art. 7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche) rientrano fra i compiti di pubblica sicurezza delegati dalla normativa al Sindaco, quale autorità preposta.

SANZIONI:
L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
- da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario)
- da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati)

 
 

Occupazione suolo pubblico

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Vai al Link del Comune di Casalecchio di Reno

 

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Vai al Link del Comune di Monte San Pietro

 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Vai al Link del Comune di Zola Predosa

 

Fare una segnalazione

E' possibile inviare una segnalazione alla Polizia Locale tramite:

  • Email - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Telefono:  800253808 - Centrale Radio Operativa
    Orario: da lunedì a sabato 7.30-19.30
    Posta tradizionale: Comando Polizia Locale Reno Lavino - Via G.Sozzi, 2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si ricorda di circostanziare la segnalazione fornendo più dettagli possibili e di comunicare le proprie generalità, la residenza ed il numero di telefono.

 

ATTENZIONE

Per segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose e che richiedono un intervento immediato è necessario contattare la centrale radio operativa della Polizia Locale - 800253808 durante gli orari e le giornate di chiusura del servizio contattare il 112 o il 113 per soccorso alle persone 115 e 118

Gestione delle segnalazioni

I cittadini, di persona, tramite telefono o via web, possono segnalare le situazioni di disagio di cui sono venuti a conoscenza relative al degrado urbano.
E' possibile segnalare situazioni legate al territorio quali ad esempio edifici fatiscenti, rifiuti abbandonati, illuminazione carente, o ad aspetti sociali, come le attività correlate alle presenze di tossicodipendenti, prostitute o accampamenti di non autorizzati. Sono compresi anche gli aspetti legati al traffico, alla viabilità, quali soste irregolari, veicoli abbandonati, buche ecc.
Inoltre è possibile segnalare problematiche relative alla tenuta degli animali ed ai rapporti tra vicini, intergenerazionali ed interetnici.

Chi ha fatto una segnalazione riceverà risposta tramite contatto personale di un agente oppure tramite posta elettronica o telefono.

 

Ultime notizie

Apertura Sportello Polizia Locale in via Sozzi 2

Dal 2 gennaio 2023 verrà aperto lo Sportello della Polizia Locale Reno Lavino presso la  sede del Comando in via Sozzi 2 a Casalecchio di Reno (zona parcheggione lato via Piave).

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