Per “sanzioni non cds” si intendono le violazioni che sono determinate dal leggi e regolamenti, come ad esempio la violazione di un regolamento comunale del Verde, ecc.


Il riferimento è la legge 24 novembre 1981 n.689 “Legge di depenalizzazione”, che definisce la procedura di accertamento, contestazione e ricorso, le disposizioni si applicano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

L’organo accertatore (Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Guardie Ecologiche Volontarie GEV, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, AUSL ecc...) accerta la violazione amministrativa e provvede alla redazione del verbale di contestazione che viene contestato/notificato al trasgressore e all’obbligato in solido.

Il trasgressore e/o l’obbligato in solido hanno facoltà di procedere al pagamento della sanzione edittale entro sessanta giorni dalla data della contestazione o dalla data della notificata.

Qualora il trasgressore e/o l’obbligato i solido non provvedeva entro il termine al pagamento della sanzione, l’organo accertatore invia il rapporto all’Autorità competente che provvederà ad emettere Ordinanza-Ingiunzione.

E’ inoltre prevista la facoltà di proporre ricorso in opposizione alla sanzione entro e non oltre trenta giorni dalla data di contestazione o dalla data di notificazione. Le modalità dello stesso sono sempre indicate nel verbale di accertamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. A seconda della norma violata, il ricorso-opposizione deve essere presentato all’Autorità competente a riceverlo indicata sul verbale di violazione.

 

 

Legge 24 novembre 1981 n.689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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