> NOTIFICA SANZIONI

Nel caso in cui il verbale di violazione al codice della strada non sia stato immediatamente contestato da un operatore di polizia, tramite consegna nelle mani del trasgressore, lo stesso, sarà notificato entro 90 gg dalla data della violazione (360 gg se il destinatario è residente all'estero) all'effettivo trasgressore, ovvero al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 196 del Codice della strada.

Importante - Il termine dei 90 giorni scade nel momento della consegna del verbale all'ufficio postale. Potrebbe accadere perciò che l'atto, formalmente venga notificato al cittadino, dopo i novanta giorni ma risulti comunque valido perché consegnato all'ufficio postale dagli organi accertatori entro il suddetto termine. (art. 149 del Codice di Procedura Civile). Per verificare tale circostanza basta consultare la data di consegna all'ufficio, riportata sul frontespizio del verbale. 

Dal 1° luglio 2016 la  notificazione  dei verbali avviene esclusivamente tramite il servizio postale, con raccomandata a.r.  recapitata presso la residenza del trasgressore o del proprietario.

Nel caso in cui l'operatore del servizio postale non trovi nessuno in casa, verrà lasciato un avviso di deposito con l'indicazione di recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro dell'atto, che deve avvenire  entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso.

Decorso il termine suddetto senza che avvenga il ritiro del verbale, lo stesso si considera giuridicamente notificato per "compiuta giacenza"; pertanto, i termini di pagamento (anche per gli importi scontati del 30%) o  per la presentazione del ricorso, decorrono dal 11° giorno di giacenza.

All'importo della violazione verranno aggiunte le spese di notificazione e di accertamento.

Le nuove modalità si possono così riassumere:

"La notifica di una violazione al codice della strada si perfeziona, a seconda dei casi:

- nel giorno in cui il postino consegna l’atto all’indirizzo del destinatario, (nelle mani dell'interessato o di un "addetto alla casa" ovvero a chiunque trovi all'interno dell'abitazione e sia abilitato a ricevere il plico, ai sensi dell'art. 139 del Codice Procedura Civile);

- nel giorno in cui l’atto è stato ritirato presso l’ufficio postale entro dieci giorni dal deposito;

- alla data di compiuta giacenza, ovvero il decimo giorno successivo alla data di deposito del verbale presso l'ufficio postale. Va precisato che in quest'ultimo caso, il ritiro successivo dell'atto da parte del destinatario non comporta nuovo avvio dei termini per il pagamento o per il ricorso.

 

> PAGARE UNA SANZIONE NOTIFICATA

Ai sensi dell’art.202 CDS, il termine ultimo per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è di 60 giorni dalla data di contestazione o dalla data di notifica;

Il trasgressore e/o l’obbligato sono ammessi alla riduzione del 30 % , qualora prevista dalla norma, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

Dopo i 60 giorni, nel periodo compreso tra il 61° giorno e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è possibile regolarizzare la propria posizione versando un importo pari alla metà del massimo edittale della sanzione più le spese di procedimento e notifica con le stesse modalità sopra indicate.

Nota bene occorre sempre indicare nella causale di pagamento il numero del verbale e la targa del veicolo.

Per le violazioni commesse nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa il pagamento deve essere effettuato tramite il portale accessibile cliccando qui 

Per ogni chiarimento in merito all’importo da pagare rivolgersi all’Unità Operativa Semplice "Violazioni Amministrative" , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

 

> PAGARE UN PREAVVISO

Per preavviso s’ intende il  “preavviso di accertamento di violazione al codice della strada “.

Quando non sussistono particolari prescrizioni descritte sul preavviso di accertamento il pagamento deve essere effettuato , entro e non oltre 5 giorni dalla data di accertamento scritta sul preavviso  per usufruire del la  riduzione prevista per  legge del 30 %, o entro 15 giorni dalla data di accertamento scritta sul preavviso senza la riduzione del 30%.  Trascorso questo ultimo periodo l’atto verrà notificato all’intestatario del veicolo maggiorata delle spese di notifica ed accertamento a carico del destinatario.

Per le violazioni commesse nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa il pagamento può essere effettuato entro il 15° giorno dalla data della violazione cliccando qui 

 

> PAGAMENTO RIDOTTO DEL 30%

E’ possibile pagare le violazioni del Codice della Strada in misura ridotta del 30% se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione (per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione) o alla notificazione del verbale (per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale o messo comunale). I verbali recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorrerrà dall’effettivo ritiro presso l’ufficio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.

E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Locale o dagli Accertatori della sosta, purché vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso e cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione. Il preavviso riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.

 La riduzione del 30% non si applica:

  • alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);
  • alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

 

> PAGAMENTO RATEIZZATO

E’ possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purchè siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro e si versi in condizioni economiche disagiate. La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.

Può avvalersi della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:

Importo del verbale Rate
Fino a 2.000,00 euro 12 rate
Da 2.001,00 a 5.000,00 euro 24 rate
Oltre 5.001,00 euro 60 rate

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro; le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’art. 206 Codice della Strada.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace

 Documentazione necessaria

 Dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

 Tempi di rilascio

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento rateale, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l'istanza si intende respinta (silenzio rigetto).

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.

Scarica il modulo di richesta rateizzazione

 

> VIOLAZIONE  VEICOLO VENDUTO O RUBATO

Se il veicolo al momento della sanzione non era più in possesso del proprietario perché venduto e rubato, occorre presentare presso l’organo accertatore;

SE VENDUTO;

  1. Copia dell'atto di vendita;
  2. Verbale di violazione;
  3. Richiesta in carta semplice di annullamento del verbale;

Tale documentazione può anche essere inviata per posta AR o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. ,

Si prega di indicare anche un recapito telefonico nel caso siano necessari altri atti o precisazioni.

SE RUBATO;

  1. Copia della denuncia di furto;
  2. Eventuale verbale di rinvenimento;
  3. verbale di accertamento e una richiesta in carta semplice di annullamento del verbale;

Tale documentazione può anche essere inviata per posta  AR o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. , si  prega di indicare inoltre un recapito telefonico nel caso siano necessari altri atti o precisazioni.

Verificata la documentazione presentata, all'interessato verrà data comunicazione dello stato del procedimento;

 

> RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI NON PAGATE

I verbali di contravvenzione al Codice della Strada contestati o notificati dal Corpo Polizia Locale Unione Reno Lavino  che risultino non pagati nei termini, danno luogo per legge all'avvio del procedimento di riscossione coattiva tramite ordinanza-ingiunzione da parte del Comune di competenza nel quale è avvenuta l’infrazione. La stessa procedura si applica anche nel caso in cui l’organo giudicante , Giudice di Pace o Prefetto abbia rigettato il ricorso.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE IN CASO DI SITUAZIONE ECONOMICA PARTICOLARE;


I tre Comuni dell’unione hanno adottato un regolamento che disciplina la rateizzazione degli importi delle ingiunzioni, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico-finanziaria del debitore;

.

La domanda di rateizzazione per le ingiunzioni di pagamento deve essere presentata tempestivamente ;

  • Per il Comune di Casalecchio di Reno, presso lo Sportello riscossione coattiva del Settore Entrate Via dei Mille n.9;
  • Per il Comune di Monte San Pietro, Piazza della Pace n.2;
  • Per il Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica n.1, presso lo sportello della Polizia Locale (vedi pagina orari di ricevimento).

RICORSO a ordinanza-ingiunzione

Contro l'ingiunzione di pagamento avente importo fino a 15.493,71 euro il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto. Per le ingiunzioni di importo maggiore è invece competente il Tribunale ordinario.

 

> SGRAVI FISCALI

Qualora si ritenga infondato l’addebito riportato in una cartella esattoriale è possibile richiederne l’annullamento in autotutela tramite istanza di sgravio.

Lo sgravio può essere richiesto solo per motivi che determinano l’annullamento/archiviazione del verbale di accertamento della violazione; a mero titolo esemplificativo, si possono individuare le seguenti ipotesi:

a) il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, non era più di proprietà, purchè la vendita si sia perfezionata nelle modalità di legge;

b) il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, risultava rubato;

c) il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, risultava consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione;

d) decesso dell’interessato in data successiva alla violazione;

e) il pagamento della sanzione è stato effettuato tempestivamente e per circostanze impreviste non sia stato rilevato dagli uffici.

 Documentazione necessaria

 

  • Una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda;
  • Documentazione attestante il cambio di proprietà effettuato nelle modalità di legge (ipotesi sub a);
  • Denuncia di furto antecedente e comunque non successiva alla data della violazione (ipotesi sub b);
  • Certificato di rottamazione antecedente alla data della violazione (ipotesi sub c);
  • Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento nei termini (ipotesi sub e).

 

> RICORSI E ANNULLAMENTI

Se si ritiene che l'accertamento di una violazione sia infondato  o che sussistano altre circostanze documentabili che inducano a richiedere  l'annullamento del verbale, è possibile  presentare ricorso alle autorità preposte: Prefetto oppure Giudice di Pace. A tal proposito è bene ricordare che nè l'agente accertatore nè gli uffici del comando a cui lo stesso appartiene, hanno la possibilità di annullare verbali già redatti o contestati.

Ricorso al Prefetto

Va presentato:

  • entro 60 giorni che decorrono dalla data della contestazione o della notifica del verbale
  • in carta libera oppure utilizzando il facsimile  allegato alla presente pagina e anche in distribuzione c/o i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico, oppure presso l' URP della Sede della Polizia Municipale, intestato al Prefetto della Provincia di Bologna
  • allegando fotocopia dell'atto ed eventualmente altra documentazione che il ricorrente ritenga utile.

Il ricorso deve essere firmato dal proprietario del veicolo o dal trasgressore se identificato e può essere consegnato presso i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico oppure presso l' URP della Sede ella  Polizia Municipale, ovvero  direttamente alla  Prefettura tramite raccomandata AR.

Non è possibile ricorrere al Prefetto se la violazione viene pagata. 
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come da tabella allegata in alto a destra.

Ricorso al Giudice di Pace

Va presentato in carta libera presso la cancelleria del Giudice di Pace utilizzando il modulo allegato.

Per proporre ricorso è necessaria la dichiarazione di valore ed il versamento del Contributo Unificato come segue:
http://www.giudicedipace.bologna.it/it/Content/Index/26923

Non è possibile ricorrere al Giudice di Pace se la violazione viene pagata.

I termini per il ricorso sono:

  • entro 30 dalla data della contestazione o della notifica del verbale.
La richiesta di sospensione dei termini di pagamento o comunque dell'efficacia dell'atto impugnato va espressamente specificata nel ricorso.


Casi in cui è previsto l'annullamento in autotutela e modalità

  • In caso di veicolo venduto con atto precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto, il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare, presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, fotocopia dell'atto di vendita. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di veicolo rubato con denuncia precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire, a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, la denuncia di furto ed eventualmente il verbale di rinvenimento.
All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti il furto del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di errore nella lettura della targa da parte degli organi della P.L. per un'infrazione rilevata da strumentazione telematica :
- Se dal controllo della sanzione e delle immagini relative la targa non corrisponde alla vostra, potrete richiederne l'archiviazione in autotutela.

 

> PRESENTAZIONE DATI CONDUCENTE

Per informazioni sulle violazioni amministrative è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero telefonico 800781426 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30

oppure tramite e-mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Per le violazioni contestate relative ai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa ci si può recare di persona agli sportelli di Polizia Locale. 
Sedi e orari degli sportelli


Quando viene notificato al proprietario/ obbligato in solido (art. 196 del Codice della Strada ), di un veicolo, un verbale per violazione amministrativa del Codice della Strada, che comporta una decurtazione di punti sulla  patente di guida, lo stesso, deve entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, fornire le generalità e i dati della patente di guida, se conducente professionale del C.Q.C o C.A.P., in modo completo, di colui che al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo, con l'avvertenza che ove  non fornisse tali dati, sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada;

 

Alla comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione debitamente sottoscritta dal proprietario / obbligato in solido, va altresì allegato copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).

 

Se la comunicazione è sottoscritta dal conducente indicato dal proprietario anche in questo caso va allegata copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).

 

COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
Scarica il modulo

Art. 126 bis D.LGS. 285 del 30/04/1992 ("Codice della Strada") e succ. modif. e integr.

Comma 2 "...omissis..."La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.

 

Note

Il proprietario ha sempre l'obbligo di comunicare i dati relativi alla persona alla guida del veicolo al momento della violazione, anche nel caso in cui coincida con il proprietario. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del proprietario. In caso di pagamento entro 60 giorni la sanzione è ridotta.

Codice della Strada