Sito

Dichiarazione di accessibilità

L'Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia si impegna a rendere il sito web della Protezione Civile accessibile, conformemente al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la Direttiva UE 2016/2102.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web: https://protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it/.

Sezione 1 – Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523

Stato di conformità

Parzialmente conforme

Questo sito web e i relativi documenti non web (PDF) sono parzialmente conformi ai requisiti previsti dalle linee guida WCAG 2.1 (livello A e AA) e alla norma UNI EN 301 549, a causa delle inosservanze elencate di seguito.

Dati sintetici dell'analisi di conformità (rilevati tramite strumento di validazione automatica Mauve++):

  • Percentuale media di accessibilità del sito: 91%

  • Completezza della valutazione: 87%

  • Percentuale di accessibilità dei documenti PDF: 41%

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per le seguenti inosservanze dei Principi e Criteri di Successo delle WCAG 2.1:

1. Principio: Percepibile

Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modi che essi possano percepire.

  • Criterio di Successo 1.4.3 Contrasto (minimo) (Livello AA):

    • Tecnica G18: Diversi elementi di testo (o immagini di testo) non garantiscono il rapporto di contrasto minimo richiesto di almeno 4.5:1 rispetto allo sfondo su cui sono posizionati (6.126 occorrenze).

2. Principio: Utilizzabile

I componenti dell'interfaccia utente e la navigazione devono essere utilizzabili.

  • Criterio di Successo 2.4.7 Focus visibile (Livello A):

    • Tecniche G195 / F78: In numerose sezioni del sito l'indicatore di focus di tastiera fornito dall'autore risulta assente o privo di un livello di visibilità e contrasto adeguato, rendendo difficile l'individuazione dell'elemento selezionato durante la navigazione da tastiera (10.498 occorrenze).

3. Inosservanza dei documenti non web (PDF)
  • Accessibilità e Strutturazione dei documenti PDF: I documenti in formato PDF pubblicati sul sito presentano un livello di accessibilità basso (41%). La maggior parte dei file risulta priva di una corretta struttura a tag (PDF/UA), con conseguente assenza dell'ordine logico di lettura, mancanza di testi alternativi per i contenuti non testuali e non idoneità alla navigazione tramite tecnologie assistive.

Onere sproporzionato

No

Il contenuto non rientra nell’ambito della legislazione applicabile

No

Alternative accessibili

Non presenti

Metodo utilizzato per redigere la dichiarazione di accessibilità

Autovalutazione effettuata dall’ente

L’analisi è stata effettuata utilizzando il modello di autovalutazione AgID?

No

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il 17/09/2026.

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il 21/09/2026.

Feedback e recapiti

L'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia mette a disposizione un meccanismo di feedback per consentire a chiunque di segnalare eventuali problemi di accessibilità o di richiedere informazioni e contenuti non accessibili relativi al sito della Polizia Locale.

  • E-mail di contatto: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nell'e-mail di segnalazione si prega di specificare:

  1. Nome e cognome;

  2. Indirizzo della pagina web (URL) o nome del documento PDF oggetto della segnalazione;

  3. Descrizione del problema riscontrato;

  4. Strumenti utilizzati (tipo di browser, sistema operativo, eventuali tecnologie assistive).

Responsabile dell’accessibilità (RTD)

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Procedura di attuazione

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta entro 30 giorni alla notifica o alla richiesta di informazioni, l'utente può ricorrere al Difensore Civico per il Digitale tramite la procedura indicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Sezione 2 – Informazioni richieste da AgID

Data di pubblicazione del servizio

2022-05-10

Sono stati effettuati test di usabilità?

No

Content Management System (CMS) utilizzato

Wordpress

Dipendenti con disabilità

0

Postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità

0

Spesa per l’accessibilità prevista nel bilancio

Non indicato

Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

Previsto: No

 

Pagamento ridotto o rateizzato

PAGAMENTO RIDOTTO DEL 30%
È possibile pagare le violazioni del Codice della Strada in misura ridotta del 30% se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione (per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione) o alla notificazione del verbale (per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale o messo comunale). I verbali recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorrerrà dall’effettivo ritiro presso l’ufficio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.

E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Locale o dagli Accertatori della sosta, purché vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso e cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione. Il preavviso riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.

 La riduzione del 30% non si applica:

  • alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);
  • alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

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PAGAMENTO RATEIZZATO

E’ possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purchè siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro e si versi in condizioni economiche disagiate. La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.

Può avvalersi della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:

Importo del verbale rate
Fino a 2.000,00 euro 12 rate
Da 2.001,00 a 5.000,00 euro 24 rate
Oltre 5.001,00 euro 60 rate

 

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro; le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’art. 206 Codice della Strada.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace

 Documentazione necessaria

 Dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

Tempi di rilascio

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento rateale, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l'istanza si intende respinta (silenzio rigetto).

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.

Scarica il modulo di richesta rateizzazione

Ricorsi e annullamenti

Se si ritiene che l'accertamento di una violazione sia infondato  o che sussistano altre circostanze documentabili che inducano a richiedere  l'annullamento del verbale, è possibile  presentare ricorso alle autorità preposte: Prefetto oppure Giudice di Pace. A tal proposito è bene ricordare che nè l'agente accertatore nè gli uffici del comando a cui lo stesso appartiene, hanno la possibilità di annullare verbali già redatti o contestati.

Ricorso al Prefetto

Va presentato:

  • entro 60 giorni che decorrono dalla data della contestazione o della notifica del verbale
  • in carta libera oppure utilizzando il facsimile  allegato alla presente pagina e anche in distribuzione c/o i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico, oppure presso l' URP della Sede della Polizia Municipale, intestato al Prefetto della Provincia di Bologna
  • allegando fotocopia dell'atto ed eventualmente altra documentazione che il ricorrente ritenga utile.

Il ricorso deve essere firmato dal proprietario del veicolo o dal trasgressore se identificato e può essere consegnato presso i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico oppure presso l' URP della Sede ella  Polizia Municipale, ovvero  direttamente alla  Prefettura tramite raccomandata AR.

Non è possibile ricorrere al Prefetto se la violazione viene pagata. 
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come da tabella allegata in alto a destra.


Ricorso al Giudice di Pace

Va presentato in carta libera presso la cancelleria del Giudice di Pace utilizzando il modulo allegato.

Per proporre ricorso è necessaria la dichiarazione di valore ed il versamento del Contributo Unificato come segue:
http://www.giudicedipace.bologna.it/it/Content/Index/26923

Non è possibile ricorrere al Giudice di Pace se la violazione viene pagata.

I termini per il ricorso sono:

  • entro 30 dalla data della contestazione o della notifica del verbale.
La richiesta di sospensione dei termini di pagamento o comunque dell'efficacia dell'atto impugnato va espressamente specificata nel ricorso.

Casi in cui è previsto l'annullamento in autotutela e modalità

  • In caso di veicolo venduto con atto precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto, il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare, presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, fotocopia dell'atto di vendita. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di veicolo rubato con denuncia precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire, a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, la denuncia di furto ed eventualmente il verbale di rinvenimento.
All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti il furto del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di errore nella lettura della targa da parte degli organi della P.L. per un'infrazione rilevata da strumentazione telematica :
- Se dal controllo della sanzione e delle immagini relative la targa non corrisponde alla vostra, potrete richiederne l'archiviazione in autotutela.

Presentazione dati conducente

Per informazioni sulle violazioni amministrative è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero telefonico 800781426 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 oppure tramite e-mail scrivendo a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it

Quando viene notificato al proprietario/obbligato in solido (art. 196 del Codice della Strada ) di un veicolo un verbale per violazione amministrativa del Codice della Strada, che comporta una decurtazione di punti sulla  patente di guida, lo stesso, deve entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, fornire le generalità e i dati della patente di guida, se conducente professionale del C.Q.C o C.A.P., in modo completo, di colui che al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo, con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada;

Alla comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione debitamente sottoscritta dal proprietario / obbligato in solido, va altresì allegato copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).

Se la comunicazione è sottoscritta dal conducente indicato dal proprietario anche in questo caso va allegata copia di un valido documento d'identità (preferibilmente la patente di guida).

Dichiarazione dati conducente e patente per sanzione amministrativa

Art. 126 bis D.LGS. 285 del 30/04/1992 ("Codice della Strada") e succ. modif. e integr.
Comma 2 "...omissis..."La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.


In assenza di identità SPID o CIE
è possibile scaricare il modulo e inviarlo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recarsi di persona agli sportalli previo appuntamento

Sedi e orari degli sportelli

Note
Il proprietario ha sempre l'obbligo di comunicare i dati relativi alla persona alla guida del veicolo al momento della violazione, anche nel caso in cui coincida con il proprietario. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del proprietario. In caso di pagamento entro 60 giorni la sanzione è ridotta.

Codice della Strada

 

Sgravi fiscali

Qualora si ritenga infondato l’addebito riportato in una cartella esattoriale è possibile richiederne l’annullamento in autotutela tramite istanza di sgravio.

Lo sgravio può essere richiesto solo per motivi che determinano l’annullamento/archiviazione del verbale di accertamento della violazione; a mero titolo esemplificativo, si possono individuare le seguenti ipotesi:

  1. il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, non era più di proprietà, purchè la vendita si sia perfezionata nelle modalità di legge;
  2. il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, risultava rubato;
  3. il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, risultava consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione;
  4. decesso dell’interessato in data successiva alla violazione;
  5. il pagamento della sanzione è stato effettuato tempestivamente e per circostanze impreviste non sia stato rilevato dagli uffici.

 Documentazione necessaria

  • Una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda;
  • Documentazione attestante il cambio di proprietà effettuato nelle modalità di legge (ipotesi sub a);
  • Denuncia di furto antecedente e comunque non successiva alla data della violazione (ipotesi sub b);
  • Certificato di rottamazione antecedente alla data della violazione (ipotesi sub c);
  • Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento nei termini (ipotesi sub e).

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