Se si ritiene che l'accertamento di una violazione sia infondato  o che sussistano altre circostanze documentabili che inducano a richiedere  l'annullamento del verbale, è possibile  presentare ricorso alle autorità preposte: Prefetto oppure Giudice di Pace. A tal proposito è bene ricordare che nè l'agente accertatore nè gli uffici del comando a cui lo stesso appartiene, hanno la possibilità di annullare verbali già redatti o contestati.

Ricorso al Prefetto

Va presentato:

  • entro 60 giorni che decorrono dalla data della contestazione o della notifica del verbale
  • in carta libera oppure utilizzando il facsimile  allegato alla presente pagina e anche in distribuzione c/o i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico, oppure presso l' URP della Sede della Polizia Municipale, intestato al Prefetto della Provincia di Bologna
  • allegando fotocopia dell'atto ed eventualmente altra documentazione che il ricorrente ritenga utile.

Il ricorso deve essere firmato dal proprietario del veicolo o dal trasgressore se identificato e può essere consegnato presso i Reparti della Polizia Locale che effettuano il ricevimento del pubblico oppure presso l' URP della Sede ella  Polizia Municipale, ovvero  direttamente alla  Prefettura tramite raccomandata AR.

Non è possibile ricorrere al Prefetto se la violazione viene pagata. 
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come da tabella allegata in alto a destra.


Ricorso al Giudice di Pace

Va presentato in carta libera presso la cancelleria del Giudice di Pace utilizzando il modulo allegato.

Per proporre ricorso è necessaria la dichiarazione di valore ed il versamento del Contributo Unificato come segue:
http://www.giudicedipace.bologna.it/it/Content/Index/26923

Non è possibile ricorrere al Giudice di Pace se la violazione viene pagata.

I termini per il ricorso sono:

  • entro 30 dalla data della contestazione o della notifica del verbale.
La richiesta di sospensione dei termini di pagamento o comunque dell'efficacia dell'atto impugnato va espressamente specificata nel ricorso.

Casi in cui è previsto l'annullamento in autotutela e modalità

  • In caso di veicolo venduto con atto precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto, il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare, presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, fotocopia dell'atto di vendita. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di veicolo rubato con denuncia precedente alla data di infrazione:
- Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire, a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP della Polizia Locale, la denuncia di furto ed eventualmente il verbale di rinvenimento.
All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti il furto del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

  • In caso di errore nella lettura della targa da parte degli organi della P.L. per un'infrazione rilevata da strumentazione telematica :
- Se dal controllo della sanzione e delle immagini relative la targa non corrisponde alla vostra, potrete richiederne l'archiviazione in autotutela.
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