PAGAMENTO RIDOTTO DEL 30%
È possibile pagare le violazioni del Codice della Strada in misura ridotta del 30% se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione (per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione) o alla notificazione del verbale (per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale o messo comunale). I verbali recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.
Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorrerrà dall’effettivo ritiro presso l’ufficio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.
E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Locale o dagli Accertatori della sosta, purché vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso e cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione. Il preavviso riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.
La riduzione del 30% non si applica:
- alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);
- alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).
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PAGAMENTO RATEIZZATO
E’ possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purchè siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro e si versi in condizioni economiche disagiate. La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.
Può avvalersi della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:
Importo del verbale | rate |
Fino a 2.000,00 euro | 12 rate |
Da 2.001,00 a 5.000,00 euro | 24 rate |
Oltre 5.001,00 euro | 60 rate |
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro; le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’art. 206 Codice della Strada.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace
Dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
Tempi di rilascio
Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento rateale, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l'istanza si intende respinta (silenzio rigetto).
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.